Dal 6 aprile scatta l’obbligo dei certificati penali per le Associazioni

 

Tutte le Associazioni che hanno volontari o lavoratori dipendenti  a contatto coi minori dovranno richiedere il Certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.

Il 6 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 04.03.2014, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/2014, che, in attuazione di una direttiva comunitaria, prevede alcune norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La norma fa riferimento anche alle "attività volontarie", pertanto sono da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore – associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche – che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.

Nello specifico, l'art. 2, che introduce l'art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313, prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale.

La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa sia di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori  che operano a contatto con minorenni.

Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.